Biotestamento e DAT: una guida per capire la nuova legge

0
1338

È passata all’esame del Senato ed ufficialmente legge, la n. 219/17, e contiene le indicazioni per le procedure di fine vita e le disposizioni anticipate di trattamento, cosiddette DAT.

“Ogni “persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’ eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può, attraverso “Disposizioni anticipate di trattamento” (Dat), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali”.

Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico e “in conseguenza di ciò – si afferma – è esente da responsabilità civile o penale”. Devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione”. In caso di emergenza o di urgenza, precisa inoltre il ddl, “la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni”.

              LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. (18G00006) (GU Serie Generale n.12 del 16-01-2018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga   la seguente legge:

Art. 1 Consenso informato

  1. La presente legge,  nel  rispetto  dei  principi  di  cui  agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli  articoli  1,  2  e  3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,  tutela  il diritto    alla    vita,    alla    salute,    alla    dignità  e all’autodeterminazione  della  persona  e   stabilisce   che   nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo  del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

 

  1. E’ promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato  nel  quale  si incontrano l’autonomia decisionale  del  paziente  e  la  competenza, l’autonomia  professionale   e   la   responsabilità   del   medico. Contribuiscono alla  relazione  di  cura,  in  base  alle  rispettive competenze, gli esercenti una professione  sanitaria  che  compongono l’equipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il  paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell’unione  civile  o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.

 

  1. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e  a  lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti  diagnostici  e  dei  trattamenti  sanitari indicati,  nonché’  riguardo  alle  possibili  alternative   e   alle conseguenze  dell’eventuale  rifiuto  del  trattamento  sanitario   e dell’accertamento diagnostico o  della  rinuncia  ai  medesimi.  Può rifiutare in tutto o in parte  di  ricevere  le  informazioni  ovvero indicare i familiari o una  persona  di  sua  fiducia  incaricati  di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se  il  paziente  lo vuole. Il rifiuto o  la  rinuncia  alle  informazioni  e  l’eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

 

  1. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli  strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è  documentato  in  forma scritta  o  attraverso  videoregistrazioni  o,  per  la  persona  con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di  comunicare. Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

 

  1. Ogni persona capace di agire ha il diritto  di  rifiutare,  in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al  comma  4,  qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal  medico per la sua patologia o  singoli  atti  del  trattamento  stesso.  Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con  le  stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione  del  trattamento.  Ai  fini  della  presente legge,  sono   considerati   trattamenti   sanitari   la   nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto  somministrazione, su prescrizione medica, di  nutrienti  mediante  dispositivi  medici. Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto  di  trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari,  le  conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove  ogni  azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi  dei  servizi  di assistenza  psicologica.  Ferma  restando  la  possibilità  per   il paziente di modificare la propria volontà, l’accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella  clinica  e  nel  fascicolo sanitario elettronico.

 

  1. Il medico è tenuto a  rispettare  la  volontà  espressa  dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario  o  di  rinunciare  al medesimo e, in conseguenza di  ciò,  è  esente  da  responsabilità civile o penale. Il paziente non può  esigere  trattamenti  sanitari contrari a norme di legge,  alla  deontologia  professionale  o  alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali richieste,  il medico non ha obblighi professionali.

 

  1. Nelle situazioni di emergenza o  di  urgenza  il  medico  e  i componenti dell’equipe sanitaria assicurano le cure  necessarie,  nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.

 

  1. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente  costituisce tempo di cura.

 

  1. Ogni struttura sanitaria  pubblica  o  privata  garantisce  con proprie modalità organizzative la piena e  corretta  attuazione  dei principi di  cui  alla  presente  legge,  assicurando  l’informazione necessaria ai pazienti e l’adeguata formazione del personale.

 

  1. La formazione iniziale e continua dei medici  e  degli  altri esercenti le professioni sanitarie comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione  con  il  paziente,  di  terapia  del dolore e di cure palliative.

 

  1. E’ fatta  salva  l’applicazione  delle  norme  speciali   che disciplinano l’acquisizione del consenso  informato  per  determinati atti o trattamenti sanitari.

 

N O T E

 

Avvertenza:

Il testo delle note qui  pubblicato  è  stato  redatto dall’amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi dell’art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,  sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica  e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,  approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali  è  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art. 1:

– Si riporta il testo degli articoli 2, 13 e  32  della Costituzione:

“Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti   inviolabili  dell’uomo,  sia   come   singolo   sia   nelle formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalità,  e richiede   l’adempimento   dei   doveri   inderogabili   di solidarietà politica, economica e sociale.”

“Art. 13. La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione di  ispezione o perquisizione personale, ne’ qualsiasi altra  restrizione della  libertà  personale,  se  non  per   atto   motivato dall’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi  previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza,  indicati tassativamente  dalla  legge,   l’autorità   di   Pubblica sicurezza  può  adottare  provvedimenti  provvisori,   che devono   essere   comunicati    entro    quarantotto    ore all’Autorità giudiziaria e, se  questa  non  li  convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono  revocati  e restano privi di ogni effetto.

E’ punita ogni violenza fisica e morale  sulle  persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

–  La  legge  stabilisce   i   limiti   massimi   della carcerazione preventiva.”

“Art.  32.  La  Repubblica  tutela   la   salute   come fondamentale  diritto  dell’individuo  e  interesse   della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno  può  essere  obbligato   a   un   determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.  La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti  dal rispetto della persona umana.”.

– Si riporta il testo degli articoli 1,  2  e  3  della Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea:

«Art. 1 (Dignità umana). – 1.  La  dignità  umana  è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

«Art. 2 (Diritto alla  vita).  –  1.  Ogni  persona  ha diritto alla vita.

  1. Nessuno può essere condannato alla pena di  morte, ne’ giustiziato.

Art. 3 (Diritto all’integrità  della  persona).  –  1 Ogni persona ha diritto alla propria  integrità  fisica  e psichica.

  1. Nell’ambito della medicina e della biologia  devono  essere in particolare rispettati:
  2. a) il consenso  libero  e  informato  della  persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
  3. b) il  divieto  delle   pratiche   eugenetiche,   in particolare di quelle aventi come scopo la selezione  delle persone;
  4. c) il divieto di fare del corpo  umano  e  delle  sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
  5. d) il divieto della  clonazione  riproduttiva  degli esseri umani.».

 

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.